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XIV
LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Sen. MAGNALBO'
S 2575
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse
storico
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Onorevoli Senatori. - II patrimonio motoristico
rappresenta un bene storico, culturale e
tecnologico da tutelare al fine di tramandare le
conoscenze dell'ingegno che hanno portato allo
sviluppo di uno dei nuclei fondamentali della
moderna civiltà industriale italiana.
Il movimento per la conservazione del patrimonio
motoristico storico è presente, oltre che nei
Paesi dell'Unione europea, in tutti i Paesi
industrializzati e rappresenta un valido esempio
di salvaguardia delle testimonianze del progresso
tecnico e produttivo nel campo dei trasporti, sia
individuali che collettivi.
I veicoli di interesse storico possono essere
considerati alla stregua di un repertorio museale
visibile alla collettivià e meritevole di tutela,
secondo quanto sancito dall' articolo 9 della
Costituzione.
La legge 1° giugno 1.939, n. 1089, in seguito
abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n, 490, è una testimonianza concreta di questa
tutela. Essa disciplinava l'uscita dal territorio
della Repubblica dei beni che presentano un
interesse storico, artistico e archeologico,
etnografico, bibliografico, documentale e
archivistico, prevedendone il divieto quando tale
uscita costituiva un danno per il patrimonio
storico e culturale nazionale. Non a caso questo
divieto veniva esteso ai mezzi di trasporto che
avevano più di 75 anni.
I collezionisti che sostengono i costi di
acquisto, conservazione e circolazione di tali
veicoli devono essere considerati, a buon diritto,
i promotori e i depositari di tale patrimonio e
perciò meritevoli di agevolazioni di carattere
fiscale e normativo.
Per quanto conceme il regime fiscale, la legge 21
novembre 2000, n. 342, ha introdotto l'esenzione
dal pagamento delle tasse automobilistiche per
tutti gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione ed ha esteso tale
agevolazione, riducendo il termine a venti anni,
anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico,
che vengono con tale legge definiti.
Con il presente disegno di legge si intende
proporre alcune modifiche al codice della strada e
al regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada motivate da alcune
considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa, natura di patrimonio di «interesse
storico» o di «particolare interesse storico»,
tali veicoli non sono assimilabili a nessun altro
tipo di veicolo né possono sottostare alla
normativa generale, ma debbono essere classificati
in una categoria a parte e soggetti ad una
normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di un'accurata e
minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuo è estremamente
limitato ed il loro impiego su strada occasionale;
d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici,
nell'ambito globale delle emissioni, è
irrilevante.
L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal
regime delle competizioni sportive su strada i
veicoli definiti di interesse storico da apposita
commissione, nella quale sono presenti
rappresentanti del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'Automobilclub
Italia (ACI), dell'Automotoclub storico italiano
(ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS)
e delle associazioni riconosciute ed aderenti alla
Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA)
e da un rappresentante di ciascuna casa
automobilistica costruttrice italiana. Al fine dì
conferire una funzione collegiale alla
commissione, si è ritenuto opportuno sopprimere
il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342. Fra le modifiche proposte
all'articolo 9 del Nuovo Codice della Strada vi è,
inoltre, l'inserimento di un comma 1-bis,
attraverso il quale si prevedono apposite norme
regolamentari in merito allo svolgimento delle
manifestazioni riservate ai veicoli di interesse
storico. Per quanto riguarda le manifestazioni di
regolarità riservate a tale categorìa di
veicoli, si prevede che esse possano essere
organizzate da tutte le federazioni nazionali ed
internazionali competenti, in conformità alle
norme tecnico-sportive della federazione
riconosciuta dal CONI.
L'articolo 1 prevede, inoltre, l'inserimento nella
classificazione di cui all'articolo 47 del codice
della strada dei veicoli, di interesse storico,
nonché una modifica all'articolo 80 nel senso di
disporre che per detti veicoli la revisione
avvenga ogni quattro anni e con l'esenzione dalla
prova di analisi dei gas di scarico.
Per quanto riguarda infine le restrizioni alla
circolazione nelle aree urbane decretate ai fini
antinquinamento, in considerazione del loro valore
e della scarsa pericolosità delle loro emissioni,
l'articolo 1 del presente disegno dì legge
prevede che possano essere compresi - salvo
disposizioni contrarie degli enti locali
competenti - tra le categorie di veicoli
autorizzati ad accedere a tali aree tutti i
veicoli di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri
cubi la cui costruzione superi i venticinque anni.
Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per
i veicoli con motore a quattro tempi certificati
come veicoli storici. Possono essere altresì
esentati dal rispetto delle restrizioni al
traffico cittadino tutti i veicoli storici, di
qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due
tempi, purché partecipanti a manifestazioni
regolarmente autorizzate.
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, estendendo all'articolo 215 del
regolamento la definizione di veicolo di interesse
storico introdotta dall'articolo 1 del presente
disegno di legge.
Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione
dei veicoli iscritti deve essere conforme a quanto
risulta dai registri tenuti dalle associazioni
rappresentate nella commissione di cui
all'articolo 1 del presente disegno di legge.
Si prevede, inoltre l'attribuzione di una targa di
identificazione con il suffisso «H» (historic),
per tutti i veicoli storici e, conseguentemente,
la loro iscrizione in un apposito registro, come gà
avviene in Germania ed in altri Paesi, tra cui
alcuni Stati degli Stati Uniti d'America e
l'Australia.
Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e
costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento
dell'interesse storico del veicolo e quindi della
sua ammissibilità alle agevolazioni previste per
questa tipologia di veicoli, facilitando le forze
dell'ordine nella verifica della rispondenza del
veicolo a quei requisiti differenziali che la
legge richiede anche ai fini fiscali.
Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo
passo verso la costituzione di una anagrafe
europea dei veicoli storici di cui l'Italia
diverrebbe promotrice all'intemo dell'Unione
europea. L'articolo 3 modifica il testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, allo scopo di consentire lo
sviluppo della tutela del patrimonio
storico-culturale anche nell' ambito della
motorizzazione civile, si ritiene quindi opportuno
che per qualsiasi mezzo a motore di costruzione
anteriore ai venticinque anni scatti
automaticamente l'esenzione dalle tasse di
proprietà. Inoltre, le imposte e i diritti di
qualsiasi titolo che attualmente gravano sui
trasferimenti di proprietà di tali veicoli, sono
fissati nella somma di cinquanta euro. Considerato
il valore e l'interesse storico del patrimonio che
tale proposta intende tutelare e il ruolo
qualificante che l'Italia assumerebbe in un
contesto internazionale, si auspica una rapida
approvazione del provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche al
nuovo codice della strada)
1. Al nuovo codice della strada, di cui decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «nuovo
codice della strada», sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 9, 1) al comma l, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Non rientrano nella
fattispecie delle gare con veicoli a motore le
manifestazioni riservate ai veicoli definiti di
interesse storico dalla commissione di cui
all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per
le quali non sia ammessa una velocità media
eccedente i cinquanta chilometri orari»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Nelle manifestazioni riservate ai
veicoli di interesse storico, autorizzate dalle
federazioni nazionali ed internazionali
competenti, svolgentesi ad una velocità media non
superiore a 50 chilometri orari, non sussiste
l'onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al
comma precedente. Gli organizzatori di tali
manifestazioni dovranno comunicare con preavviso
di 90 giorni agli enti locali interessati dal
transito della manifestazione, specificando nel
caso d| attraversamento di centri storici ovvero
aree chiuse al traffico anche gli orari e le
modalità di svolgimento delle manifestazioni, i
seguenti dati:
a) l'inserimento dell'evento nel calendario della
Federazione di riferimento;
b) il programma della manifestazione;
c) il percorso;
d) il numero dei veicoli iscritti.
Per le manifestazioni di carattere interregionale,
l'autorizzazione va richiesta alla Regione in cui
è fissata la partenza della manifestazione.
3) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: "Le manifestazioni di regolarità
riservate ai veicoli di cui all'articolo 60, con
velocità media inferiore a 50 chilometri orari,
possono essere autorizzate da tutte le federazioni
nazionali ed internazionali competenti, in
conformità alle norme tecnico-sportive della
federazione riconosciuta dal CONI";
4) al comma 6, dopo le parole: "su
strada", aggiungere le seguenti: "e per
le manifestazioni, riservate ai veicoli di
interesse storico";
5) al comma 9, sostituire le parole: " lire
centoventisettemilaventi", con le parole:
"cento euro", e
"cinquecentoottomilasettanta", con:
"trecento euro", e
''duecentocinquantamilatrenta", con:
"centocinquanta euro", e "un
milionesedicimilacentoquaranta", con:
"seicento euro".
b) al comma 1 dell'articolo 47, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: w-bis) veicoli di
interesse storico;
c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: «nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono considerati veicoli di interesse storico
tutti quelli dichiarati tali da apposita
commissione composta da rappresentanti del
Ministero per i beni e le attività culturali, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'Automobilclub Italia (ACI), dell'Automotoclub
storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori
veicoli storici (AAVS) e da tutti gli altri enti
ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla
Federazione internazionale veicoli storici (FIVA)
e da un rappresentante di ciascuna casa
automobilistica costruttrice italiana. I veicoli
di cui al presente comma debbono possedere le
caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti
al momento della costruzione, salvo le modifiche
effettuate in relazione alle esigenze della
circolazione.
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis, Salvo disposizioni contrarie emanate
dagli enti locali, sono esentati dalle restrizioni
riguardanti la circolazione nei centri storici
tutti i veicoli di costruzione anteriore ai
venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1.000
centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300
centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro
tempi certificati come veicoli storici ai sensi
del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli
enti locali, sono altresì esentati dal rispetto
delle restrizioni al traffico cittadino tutti i
veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche
con motore a due tempi, purché partecipanti a
manifestazioni regolarmente autorizzate»;
d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito
il seguente: «4-bìs. Per i veicoli definiti dì
interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma
4, la revisione viene disposta ogni quattro anni
sulla base di parametri di valutazione consoni
alle caratteristiche originali del veicolo o
motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati
dalla prova di analisi dei gas di scarico»;
e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi:
«L'immatricolazione dei veicoli di interesse
storico è ammessa su presentazione di un titolo
di proprietà e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa
costruttrice o da uno degli enti o associazioni di
cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di
reimmatricolazione di veicoli già scritti al
pubblico registro automobilistico (PRA) e
cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente
proprietario, ad esclusione dei veicoli che
risultano demoliti ai sensi della normativa
vigente in materia di contributi statali alla
rottamazione, è ammessa la facoltà del
richiedente di poter ottenere targhe e libretto di
circolazione della prima iscrizione al PRA,
indipendentemente dalla difformità di grafica e
di formato di tali documenti da quelli attuali
rispondenti allo standard europeo»;
f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle forze
dell'ordine di verificare la rispondenza del
veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di
interesse storico devono essere muniti di una
targa supplementare, contraddistinta dalla lettera
"H" (historic), sulla quale siano
riportati gli estremi di immatricolazione ed
omologazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 60, comma 4».
2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo
60, come sostituito dal numero 2 della lettera c)
del comma 1 del presente articolo, è istituita
con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il medesimo decreto sono
definite la composizione e la durata in carica
della commissione, nonché le modalità di nomina
dei suoi componenti.
Art. 2.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione dei nuovo codice della strada)
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 15: ,
1) le parole «e collezionistico» ed «o
collezionistico», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono classificati di interesse storico i
veicoli definiti come tali dalla commissione di
cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La data di costruzione dei veicoli di cui al
comma 1 deve essere conforme a quanto risulta dai
registri tenuti dalle associazioni rappresentate
nella commissione di cui al comma 4 dell'articolo
60 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. Le caratteristiche
tecniche devono essere quelle richieste al momento
della costruzione, salvo le modifiche effettuate
in relazione alle esigenze della circolozione»
b) al comma 1 dell'articolo 256 è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: «g-bis) quelle dei
veicoli di interesse storico munite della lettera
"H"».
Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, di cui decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente :
«Art. 1.7-bis. - (Esenzioni per i veicoli di
costruzione anteriore ai venticinque anni)
- 1. Sono esentati dal pagamento della tassa di
proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione
sia anteriore ai venticinque anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di
trasferimento di proprietà di euro cinquanta».
Art.4. (Modifica alla legge 21 novembre
2000, n. 342)
1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 63 della
legge 21 novembre 2000, n. 342. |
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CADE IL MONOPOLIO ASI
Finalmente è stata fissata la data per la discussione in Senato
del disegno di legge proposto dal Sen. Magnalbò riguardante i
veicoli di interesse storico: il 27 ottobre. Tra le novità
contenute nella legge:
- revisione ogni quattro anni con l’esenzione della prova di
analisi dei gas di scarico;
- esenzione dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei
centri storici, salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti
locali, per tutti i veicoli oltre i venticinque anni di cilindrata
inferiore a 1000 cm3, per i veicoli certificati come storici con
motore a quattro tempi fino a 1300 cm3 e per tutti i veicoli
storici di qualsiasi cilindrata e anche con motore a due tempi
purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate;
- l’attribuzione di una targa d’identificazione con il
suffisso “H” (historic) per tutti i veicoli storici e
l’iscrizione in un apposito registro;
- esenzione automatica dalle tasse di proprietà per i veicoli di
costruzione anteriore ai venticinque anni;
- imposte e diritti che gravano sui trasferimenti di proprietà
fissati a 50 euro;
- fine del monopolio dell’Automotoclub storico italiano nella
compilazione della lista dei veicoli storici.
Secondo il disegno di legge infatti sono da considerarsi veicoli
di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da un’apposita
commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e
le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’Automobilclub Italia (Aci), dell’Automotoclub
storico italiano (Asi), dell’Associazione amatori veicoli
storici (AAVS) e da tutti gli altri enti e associazioni
riconosciuti e aderenti alla Federazione internazionale veicoli
storici (Fiva) e da un rappresentante di ciascuna casa
automobilistica costruttrice italiana.
La legge, riconoscendo al patrimonio motoristico lo status di bene
storico, culturale e tecnologico da tutelare per comprendere
l’evoluzione della moderna civiltà industriale, introduce
finalmente modifiche a lungo attese.
Alla base di questo progetto due considerazioni fondamentali. La
prima è che i veicoli di “interesse storico” o di
“particolare interesse storico” non possono essere assimilati
a nessun altro tipo di veicolo e che, di conseguenza, essi devono
costituire una categoria a sé, soggetta ad una normativa
specifica. La seconda sottolinea come l’inquinamento causato da
questi veicoli a livello di emissioni sia irrilevante, dato che il
loro numero è esiguo e l’uso occasionale. Speriamo che i tempi
non siano, come spesso accade, troppo lunghi.
Per leggere il disegno di legge cliccate il link sopra il testo.
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Senatore Luciano Magnalbò
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Salvata la “Fiat 500”:
no alla rottamazione Potrà circolare nelle aree per le
catalitiche |
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ROMA - La Commissione Trasporti del Senato ha votato il disegno
di legge sul riassetto dell’automobilismo storico italiano, noto
come ”legge salva 500“. «La norma - spiega Luciano Magnalbò,
vicepresidente del gruppo di Alleanza Nazionale e primo firmatario
- consente alle auto storiche di cilindrata inferiore ai mille cc,
come la mitica Fiat 500, con almeno 25 anni di età, la possibilità
di evitare la rottamazione e di circolare nelle aree riservate
alle vetture catalitiche. Ulteriori vantaggi riguardano
l’esenzione dalla tassa di proprietà e le riduzioni di prezzo
nelle compravendite. Credo - conclude Magnalbò - che il voto
rappresenti un segnale importante di attenzione nei confronti del
mondo degli amatori e collezionisti e una forma di riconoscimento
e di tutela verso il settore».
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